Arriva lo stop ai distacchi da parte dei gestori privati
Con l'approvazione del DDL collegato
alla legge di stabilità in materia di acqua pubblica il governo
Letta fa fa proprio un importante principio della proposta di legge
popolare e dei consigli comunali depositata all'ARS: l'impossibilità
per i privati di procedere ai distacchi dei morosi.
La previsione di una tariffa sociale
per l’acqua, che assicura agli utenti a basso reddito l’accesso a
condizioni agevolate all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei
bisogni fondamentali, appare essere proprio ispirata a quanto
previsto nel disegno di legge popolare che 135 comuni siciliani hanno
approvato e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana e che
prevede, tralaltro, la garanzia del quantitativo minimo vitale di
50 l/ab (*).
“Con questa previsione normativa –
afferma Michele Botta, primo firmatario del ddl popolare n. 158 –
non sarà più consentito ai gestori privati, ancora titolari di
contratti di SII, di procedere ai distacchi delle utenze per un bene
così importante e fondamentale come l'acqua.
Il nostro ddl popolare – spiega Botta
– prevede che il
quantitativo minimo vitale di 50 l a persona deve essere comunque
garantito, ed i criteri per la sua determinazione per le fasce di
consumo sopra i 50 l, dovranno tenere conto della quantità
consumata, del reddito ISEE, della composizione del nucleo familiare,
della razionalizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi.
Complessivamente
– conclude Botta – si tratta di una prima risposta al referendum
del 2011, un provvedimento che, a livello nazionale, lascia ancora
aperta la discussione sul tema, ma che, una volta ottenuta
l'approvazione definitiva dal Parlamento, conferirà maggiori tutele
ai cittadini rispetto ad oggi”.
Dott. BOTTA
Michele
firmatario del disegno di legge n. 158
firmatario del disegno di legge n. 158
(*) di
seguito parte l'art. 12 del ddl popolare:
art. 12
[...]
3. L’erogazione giornaliera per
l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano e
quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona.
Tale quantitativo è gratuito per i nuclei indigenti, previo
accertamento mediante i criteri ISEE. Detta gratuità è coperta dai
fondi di cui all’articolo 13 della presente legge.
4.L’erogazione del quantitativo
minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità
nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo
limitatore dell’erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la
fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.
5.Per le fasce di consumo domestico
superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali
dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di
consumo tenendo conto :
a) del reddito individuale secondo criteri ISEE;
b) della composizione del nucleo familiare secondo criteri ISEE;
c) della quantità dell’acqua erogata;
d) dell’esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.
a) del reddito individuale secondo criteri ISEE;
b) della composizione del nucleo familiare secondo criteri ISEE;
c) della quantità dell’acqua erogata;
d) dell’esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.